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Angelo Pezzana
Israele/Analisi
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Libertà di pensiero e antisemitismo: che cosa comporta la definizione IHRA 14/11/2017
Riprendiamo dal BOLLETTINO della Comunità ebraica di Milano, novembre 2017, a pag. 11, il commento di Angelo Pezzana, dal titolo "Quali i limiti della libertà di pensiero e espressione in una democrazia occidentale? Ce lo dice la definizione IHRA".


Angelo Pezzana

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I rappresentanti dell'IHRA

Che cosa sono esattamente antisemitismo e antisionismo e come è possibile dimostrare che non hanno nulla a che vedere con la libertà di espressione, diritto fondamentale in ogni democrazia? La domanda non è retorica, anche se la loro storia è stata affrontata da moltissimi storici, che ci hanno aiutato a capirne le conseguenze. Ma gli strumenti vincenti per combatterli mancano, anche nel caso di denunce specifiche il richiamo al diritto di esprimere una opinione, anche la più aberrante, trova consenso persino a livello giuridico. Partendo da questa constatazione è nata l’IHRA – International Shoah Remembrance Alliance - che ha redatto una definizione ufficiale di antisemitismo, approvata da 31 Stati, tra i quali Stati Uniti, Canada e 24 Stati dell’Unione Europea. Theresa May ha dichiarato che la Gran Bretagna l’adotterà quanto prima. In cosa consiste? Sarà uno strumento per riconoscere perché l’antisemitismo non è una semplice opinione.

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Un esempio di antisemitismo: "Dio benedica Hitler"

Se degli ebrei vengono attaccati, sia fisicamente che con la diffamazione, questo è un reato da perseguire legalmente. Strettamente collegato è l’antisionismo, in quanto Israele è lo Stato degli ebrei. Le definizione IHRA servirà a identificare, ad esempio, il “doppio standard” che viene applicato allo Stato ebraico, pretendere da Israele un comportamento che ad altri stati, anche democratici, non viene richiesto. Ad esempio le misure di sicurezza per la difesa dal terrorismo, Israele viene ritenuta responsabile per il solo voler difendere i propri cittadini. Altro esempio, le etichettature dei prodotti israeliani effettuata dall’Unione Europea per la loro provenienza dai territori la cui sovranità è tuttora in discussione. Situazioni simili ne esistono altre, che però non interessano la UE.

Anche le iniziative di boicottaggio con la sigla BDS vengono ritenute legali perché considerate opinioni legittime, quando invece diffamano uno Stato. La definizione IHRA potrebbe essere usata contro l’Unesco, che, rinnegando 2000 anni di indiscutibili verità storiche, ha votato una risoluzione in cui identifica il Monte del Tempio con la moschea al-Aqsa, escludendo non solo gli ebrei ma anche la tradizione cristiana dalla storia di Gerusalemme. A chi servirà la definizione IHRA? A tutte le istituzioni pubbliche, governi, tribunali, forze di polizia, per identificare e quindi denunciare antisemitismo, antisionismo e le connesse diffamazioni. Senza dimenticare i casi individuali, nei quali il richiamo alla libertà di espressione non manca mai. Quali sono le istituzioni italiane, a partire dal governo, cui chiedere di prendere posizione in merito alla adozione della definizione IHRA? Chi deve farsene carico? A chi spetterà organizzarne la diffusione?

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