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Informazione Corretta Rassegna Stampa
04.12.2013 Immigrazione clandestina: in Israele, in Italia
Commento di Vitaliano Bacchi

Testata: Informazione Corretta
Data: 04 dicembre 2013
Pagina: 1
Autore: Vitaliano Bacchi
Titolo: «Immigrazione clandestina: in Israele, in Italia»

Immigrazione clandestina: in Israele, in Italia
Commento di Vitaliano Bacchi
 


Vitaliano Bacchi                                           al Qaeda

Il 15 novembre scorso IC ha pubblicato un articolo di Aldo Baquis, significativo ed equilibrato (http://www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=188&sez=120&id=51358), circa la questione della immigrazione clandestina in Israele, un problema sociale che riguarda tanto lo Stato israeliano quanto altri paesi europei - in particolare l'Italia – esposti al fenomeno selvaggio della immigrazione clandestina.

Le misure militari e di salvaguardia dei confini adottati dall'amministrazione israeliana sono state cassate dalla giurisprudenza della Suprema Corte d'Israele e rese quindi inapplicabili, perchè l'effetto giuridico della declaratoria di illegittimità dei provvedimenti del governo da parte dell'autorità giudiziaria, tanto là come qui in Italia, è quello di inibirne l'efficacia e quindi di sancirne l'inapplicabilità. 

Nonostante la sua impareggiabile tradizione giuridica ed il fatto che nessun giurista al mondo sia ignaro che il razionalismo giuridico è patrimonio esclusivo di Israele (le scuole talmudiste, Maimonide, Spinoza, Kelsen) nondimeno la politica della immigrazione clandestina è devoluta dall'ordinamento israeliano alla giurisdizione ordinaria, non quindi a quella militare né tantomeno alla sfera della attività dell'esercito, giacchè se fosse considerata affare militare e non invece solo giudiziario, la competenza a sanzionarne la pratica sarebbe dell'esercito e gli effetti pratici sarebbero ben diversi da quelli attuali. 

Allineandosi alla scelta istituzionale fatta da tutte le democrazie occidentali con la devoluzione dei problemi legati all’ immigrazione clandestina alla giurisdizione e l'esclusione di ogni competenza dell'esercito, indubbiamente Israele ha dato prova ulteriore della sua vocazione europeista ed occidentale, unica democrazia autentica del Medio Oriente. Sul piano tecnico e della sicurezza questa scelta mostra i suoi limiti sia in Israele che negli altri paesi che stanno subendo il fenomeno senza poterlo affrontare con i soli mezzi idonei a contrastarlo e cioè la prevenzione militare del fenomeno. 

Prevenzione militare non significa sparare a vista, piuttosto devolvere il fenomeno a soluzioni militari di tipo preventivo come il pattugliamento delle acque territoriali o l'attacco agli organizzatori dei punti di raccolta in partenza o altre misure compatibili con l'esigenza di colpire gli organizzatori e non i disperati. La scelta di escludere la materia dell'immigrazione selvaggia dalla cognizione giudiziaria e riservarla a quella militare costituisce oggi il viatico solo ed esclusivo per la soluzione della emergenza. 

Per gli affari devoluti alla funzione militare, in quanto aventi ad oggetto la sicurezza dello Stato e l'interesse nazionale alla difesa armata, il potere giurisdizionale non ha alcuna potestà e, se esiste, ne viene inibita dalla priorità della legge di guerra; questa è la logica della organizzazione strategica delle democrazie d'Occidente nelle emergenze che coinvolgono la sicurezza nazionale. L'immigrazione clandestina è una di queste.  

L'accesso clandestino al territorio nazionale oggi è un reato e il mezzo di sanzione è il processo; se tuttavia l'illecito da reato non evolve in atto di terrorismo come tale di speciale competenza militare, il rischio è di celebrare processi e incrementare il fenomeno perchè la carcerazione in Italia e soprattutto in Israele è messa in preventivo da questi disperati come soluzione comunque preferibile alla permanenza nello Stato dal quale fuggono. 

Colpisce comunque come la giustizia israeliana abbia scelto di motivare questa avocazione alla propria funzione giurisdizionale dell'affare con esclusione di ogni altro potere di polizia o militare dello Stato, tranne che per delega giudiziaria, con la petizione di principio secondo cui la civiltà e lo Stato di Israele per il significato, il valore esemplare e la storia politica del suo popolo non possa certo negare asilo politico all'immigrato clandestino e nemmeno rifiutarne ospitalità anche nei casi in cui di asilo non può parlarsi e l'immigrato accede per vivere comunque in un paese democratico. 

La pietas giudiziaria che regge queste sentenze e questa ideologia giurisdizionale della sicurezza nazionale è palese: “foste schiavi in Egitto e volete forse negare diritto a questi nuovi schiavi”?  

Queste le ragioni giuridiche che informano la giurisprudenza rigorosa di Israele e le novità normative della riforma delle norme sull'immigrazione clandestina in Italia ne arieggiano la banda, dovendo conciliare il sistema della Bossi-Fini con quello della Boldrini. 

Una giurisprudenza che pare non tener alcun conto del fatto che l'immigrazione clandestina, oltre ad evocare la pietas umana, nasconde anche l'infiltrazione in terra di Israele - ma anche sulle spiagge italiane - di migranti che provengono dal Corno d'africa, dove le scuole di addestramento di Al Qaeda sono più popolari della scuola dell'obbligo.


http://www.informazionecorretta.it/main.php?sez=90

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