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Convenzioni di Ginevra e dell'Aja
A cura di Barbara Mella |
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Primo
Protocollo aggiuntivo
del 1977: la popolazione civile "non deve essere obiettivo di
attacchi". Il protocollo proibisce le azioni che hanno come scopo primario
diffondere il terrore fra la popolazione civile.
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ARTICOLO 3
COMUNE ALLE QUATTRO CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 style='font-family:Verdana;color:black'> 1. Le persone che non prendono parte
attiva alle ostilità, compresi membri delle forze armate che abbiano deposto le
armi o si trovino hors de combat per infermità, ferite, detenzione o qualsiasi
altra ragione, saranno trattate umanamente in ogni circostanza, senza alcuna
discriminazione fondata su razza, religione o credo, sesso, nascita o censo, o
qualsivoglia altro criterio analogo.
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Secondo la style='font-family:Verdana;color:blue'>definizione del Tribunale di Norimberga
del 1946, i crimini
contro la pace sono "il supremo crimine internazionale, che è diverso
dagli altri crimini di guerra perché contiene in sé il male di tutti gli
altri". Ai crimini contro la pace si fa riferimento anche quando si parla
di crimine di aggressione. Nel diritto internazionale il termine aggressione
definisce l'uso della forza da parte di uno stato (e di un'Autorità Nazionale?)
nei confronti di un altro, non giustificato da ragioni di autodifesa o in
assenza di altri motivi eccezionali legalmente riconosciuti. L'illegalità
dell'aggressione è forse la norma più basilare del diritto.
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Lista delle
infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 style='font-family:Verdana;color:black'> (inserisco solo quelle che ci
riguardano): omicidio premeditato, tortura e trattamento disumano, deliberata
imposizione di sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute, presa di
ostaggi. Il Primo protocollo aggiuntivo del 1977 aggiunge: fare di civili e di
località indifese l'oggetto o le inevitabili vittime di attacchi, ritardi
ingiustificati nel rimpatrio dei prigionieri di guerra, attacco a monumenti
storici. Atti illeciti: uso di armi destinate a causare inutili sofferenze,
mancanza di uniforme che permetta l'identificazione come legittimo combattente,
il saccheggio, il terrorismo.
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Danni
collaterali. I danni
collaterali o incidentali si hanno quando un attacco che ha come bersaglio
obiettivi militari provoca vittime fra i civili e danneggia obiettivi civili.
Questo tipo di danni si verifica spesso se obiettivi militari come attrezzature
belliche o truppe sono situate in città o villaggi, o comunque vicino a
insediamenti civili. Gli attacchi che si prevede possano provocare danni
collaterali non sono proibiti.
Sono protetti scuole, ospedali, luoghi di culto e monumenti storici, strutture
civili e altri impianti che non sono usati a sostegno di attività militari. Ma
ci sono delle eccezioni: una scuola, per esempio, diventa un obiettivo militare
legittimo se vi sono acquartierati dei soldati. L'immunità dagli attacchi può
essere persa se le persone o gli oggetti vengono usati per commettere atti che
danneggiano una delle parti in conflitto.
Per il diritto internazionale umanitario, le parti in conflitto devono tenere
le loro postazioni militari più lontano possibile dalle concentrazioni di
civili. Anche l'uso di civili come scudi umani è considerato come crimine di
guerra. L'articolo 51 del primo protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni
di Ginevra del 1949 dispone che "la presenza o gli spostamenti di
popolazioni civili o di singoli individui non deve essere sfruttata per rendere
immuni da operazioni militari certi punti e certe zone del territorio allo
scopo di evitare che vengano attaccati obiettivi militari, o di proteggere,
favorire o impedire operazioni militari.
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I due
Protocolli aggiuntivi del 1977, che si applicano rispettivamente ai conflitti
armati internazionali e interni, impongono alle parti belligeranti l'obbligo
"di prendere tutti
i possibili prvvedimenti affinché i minori di 15 anni non partecipino
direttamente alle ostilità". Lo Statuto di Roma per l'istituzione di un Tribunale
penale internazionale del 1998 definisce crimine di guerra la coscrizione o
l'arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate di uno
stato e il loro impiego diretto nelle ostilità. Anche la normativa in materia
di diritti umani affronta il problema del coinvolgimento di bambini nei
conflitti armati. Il principale strumento legislativo esistente è la
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino del 1989. |
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