Cosa significa il termine “status quo”? - parte 1
Analisi di David Elber
Quando un ministro dello Stato di Israele o un suo rappresentante definito dalla stampa come “scomodo” o “estremista” decide di visitare il Monte del Tempio/Spianata delle Moschee scatena, immancabilmente, una reazione scomposta da parte della stampa e, soprattutto, da parte della diplomazia internazionale: si urla alla provocazione, al poco rispetto dei luoghi sacri e perfino alla dissacrazione. Non ultime le cancellerie mondiali, ad iniziare dal Dipartimento di Stato USA, si affrettano ad affermare che è fondamentale per “l’intera regione mantenere lo status quo dei luoghi sacri di Gerusalemme”. Nel presente articolo, diviso in due parti, ci occuperemo solo di quest’ultimo aspetto: cosa si intende per status quo e se la visita di un ministro israeliano sul Monte del Tempio può essere o meno una violazione di quanto previsto dal principio dello “status quo”.
Lo status quoCon il termine status quo, in passato, si è sempre – e unicamente – inteso fare riferimento alla situazione raggiunta dalle varie comunità cristiane presenti sul territorio dell’odierno Israele, in merito ai Luoghi Santi cristiani, dopo l’approvazione dell’editto ottomano o firman del 1852, concesso dal sultano ottomano Abdulmejid I, con il quale si determinavano i diritti di libertà di culto e i poteri delle varie confessioni religiose cristiane (latina, greco-ortodossa, armena, copta, siriaca ed etiope) nella gestione dei rispettivi luoghi di culto. La prima considerazione da fare è in merito al fatto che lo status quo era relativo esclusivamente ai luoghi di culto cristiani. Tale provvedimento si rese necessario perché i cristiani, assieme agli ebrei, erano oggetto di regolari discriminazioni da parte dei musulmani. Questi ultimi, non avevano bisogno di tutele “speciali” per i loro luoghi di culto essendo i dominatori dell’intera regione; mentre gli ebrei, diversamente dai cristiani, non avendo un Stato europeo che li difendesse, non ottennero alcuna salvaguardia dei propri luoghi di culto.
L’editto ottomano del 1852 ottenne il riconoscimento internazionale nel 1856 con il Trattato di Parigi, che fu ulteriormente ribadito e ampliato tramite il dettagliato Articolo 62 del Trattato di Berlino del 1878. In esso, la Francia veniva riconosciuta internazionalmente come Potenza protettrice dei Luoghi Santi cristiani. I princìpi contenuti nello status quo riconosciuti con i trattati di Parigi e Berlino, sono stati poi mantenuti con l’Accordo Fondamentale del 1993 tra lo Stato di Israele e la Santa Sede, quando quest’ultima riconobbe ufficialmente lo Stato di Israele. Questo, ad ulteriore conferma del fatto che lo status quo riguardava solo ed esclusivamente i luoghi di culto cristiani.
Il testo del lungo Articolo 62 del Trattato di Berlino, recita così:
« La Sublime Porta avendo espresso la volontà di mantenere il principio di libertà religiosa e di dare ad esso la più larga estensione, le Parti contraenti prendono atto di questa dichiarazione spontanea. In nessuna parte dell’Impero ottomano, la differenza di religione potrà essere opposta ad alcuno come un motivo di esclusione o di incapacità in ciò che concerne l’uso dei diritti civili e politici, l’ammissione ai pubblici impieghi, le funzioni e gli onori o l’esercizio delle diverse professioni ed industrie. Tutti saranno ammessi, senza distinzione di religione, a testimoniare dinanzi ai tribunali. La libertà e la pratica esterna di tutti i culti sono assicurati a tutti e nessun ostacolo potrà essere apportato, sia all’organizzazione gerarchica delle diverse comunità, sia ai loro rapporti con i loro capi spirituali. Gli ecclesiastici, i pellegrini e i monaci di tutte le nazionalità viaggianti nella Turchia d’Europa o nella Turchia d’Asia godranno degli stessi diritti, vantaggi e privilegi. Il diritto di protezione ufficiale è riconosciuto agli agenti diplomatici o consolari delle Potenze in Turchia, sia riguardo alle persone sopra menzionate che ai loro stabilimenti religiosi, di beneficenza ed altri nei Luoghi Santi ed altrove. I diritti acquisiti alla Francia sono espressamente riservati e resta inteso che nessun pregiudizio potrà essere recato allo status quo nei Luoghi Santi. I monaci del Monte Athos, qualunque sia il loro paese d’origine, saranno mantenuti nei loro possessi e vantaggi anteriori e fruiranno, senza eccezione alcuna, di una piena uguaglianza di diritti e di prerogative».
Sono qui da fare alcune importanti considerazioni per capire i principi stabiliti nel diritto internazionale con questo articolo moderno (per il XIX secolo). Per prima cosa, si conferisce pari dignità a tutte le religioni e si introduce il dovere, da parte delle autorità ottomane, di permettere a tutte le religioni di poter professare il proprio culto. Ciò, garantendo a tutti il libero accesso ai luoghi santi delle diverse confessioni religiose. Il solo riferimento, presente nell’articolo, al termine status quo è contenuto nella frase: «I diritti acquisiti alla Francia sono espressamente riservati e resta inteso che nessun pregiudizio potrà essere recato allo status quo nei Luoghi Santi.». Questa frase è importante per due motivi: 1. Ribadisce che la Francia è lo Stato che mantiene il ruolo di protettrice dei Luoghi Santi cristiani. 2. Quindi lo status quo è riferito ancora una volta ai soli Luoghi Santi cristiani. Questo lo si capisce perché è la Francia l’unico Stato citato nella frase, che assume il ruolo di garante. La frase si conclude affermando che: “nessun pregiudizio potrà essere recato allo status quo nei Luoghi Santi”. Inoltre, è importante sottolineare che non è specificato – come nel firman turco o nel Trattato di Parigi – in che cosa consista lo status quo. Questa indeterminatezza fa sì che sia estremamente difficile intendere quando questo principio sia eventualmente violato o come è scritto nel Trattato: «nessun pregiudizio potrà essere recato allo status quo». Nessun ampiamento è stato apportato, in epoca successiva, a questo concetto che originariamente si riferiva ai soli Luoghi Santi cristiani.
La situazione si modifica dopo la Prima guerra mondiale. Con la sconfitta dell’Impero ottomano, infatti, il controllo del territorio – al pari di tutti i territori mediorientali appartenuti alla Sublime Porta – passa alla Gran Bretagna e alla Francia. Le due grandi Potenze, a Sanremo nel 1920, in occasione della Conferenza di pace, decisero di dividere parte del territorio tolto ai turchi e destinarlo al sistema dei mandati internazionali per consentire alle popolazioni assoggettate dai turchi di ottenere gradualmente la propria indipendenza. Fu, quindi, lì deciso di destinare il territorio di Palestina alla costituzione di un futuro Stato per il popolo ebraico. L’altro importante aspetto deciso a Sanremo fu la rinuncia formale della Francia al ruolo di Potenza protettrice dei Luoghi Santi cristiani, in quanto la responsabilità di governo era passata da uno Stato musulmano ad uno europeo (la Gran Bretagna). La qual cosa è stata, poi, rimessa in discussione dalla Francia con la nascita di Israele ed è ancor oggi fonte di attrito politico tra i due Paesi.