La necessità di arrestare il terrorismo palestinese
Sospendere l'esecutività del progetto che prevede un contributo finanziario alla Delegazione Palestinese
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Data: 18/12/2002
Pagina: 1
Autore: la redazione
Titolo: Il contributo finanziario alla Delegazione Palestinese
Il 2 agosto 2002 il presidente del consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri Silvio Berlusconi e il ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti hanno presentato un disegno di legge che prevede un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede.
Riportiamo la relazione, la relazione tecnica e il Testo degli articoli:

XIV LEGISLATURA


PROGETTO DI LEGGE - N. 3103

Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge rinnova, per il triennio 2002-2004, il contributo alla Delegazione generale palestinese in Italia, che viene versato annualmente dal 1996, quando fu istituito con la legge 23 ottobre 1996, n. 558.
Il contributo, portato ora a 309.874,13 euro (circa 600 milioni di lire) è vitale al mantenimento di una sede di rappresentanza dell'Autorità nazionale palestinese (ANP) in Italia. In questo senso, si pone nel solco della politica italiana verso l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) prima e l'ANP poi, permettendo di mantenere un utilissimo punto di contatto che, pur nelle attuali difficoltà, contribuisce all'ottimo stato delle relazioni bilaterali e fornisce un "filo diretto" con la leadership palestinese.
La situazione economica dell'ANP è, in questo momento, particolarmente grave, anche in seguito alla crisi in Medio Oriente. Il contributo permetterà quindi di mantenere il decoro proprio di una importante Delegazione generale straniera nel nostro Paese.
Il testo proposto consta di due articoli.
L'articolo 1 autorizza il Ministero degli affari esteri, nello specifico la Direzione generale per il Mediterraneo e Medio Oriente, a concedere il contributo e ne stabilisce l'entità per ciascuno dei tre anni.
L'articolo 2 è formato da due commi. Il comma 1 stabilisce la provenienza dei fondi necessari, ovvero l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni al bilancio.
RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,e successive modificazioni).


Il presente disegno di legge comporta il seguente onere per il bilancio dello Stato relativo al contributo al funzionamento della sede della Delegazione generale palestinese in Italia:

anno 2002: euro 309.874,13;

anno 2003: euro 309.874,13;

anno 2004: euro 309.874,13.

L'onere totale per i tre anni ammonta quindi a 929.622,39 euro. Ad esso si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro normativo.

Il provvedimento in esame costituisce un rinnovo dell'articolo 1 della legge n. 558 del 1996, successivamente prorogata dall'articolo 3 della legge n. 147 del 2000. Il testo proposto, al di là dell'aggiornamento della cifra erogata, differisce da quello originale solo ove ciò si è reso necessario per tenere conto della nuova struttura del Ministero degli affari esteri.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale. Il disegno di legge non incide sulla normativa vigente.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali. L'approvazione del provvedimento in esame non comporta effetti sulla struttura amministrativa e sugli assetti del personale, e non implica la costituzione di nuovi soggetti all'interno dell'amministrazione pubblica.


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

La legge riguarda lo Stato italiano (Ministero degli affari esteri) e l'Autorità nazionale palestinese (Delegazione generale in Italia).

B) Obiettivi e risultati attesi.

Finalità della legge è quella di permettere la sopravvivenza della delegazione palestinese in Italia attraverso l'erogazione di un contributo annuo, per tre anni, di 309.875 euro (pari a circa 600 milioni di lire) necessario al funzionamento della sede.
Tale contributo avrà una benefica ricaduta di natura politica per l'Italia, permettendo di mantenere un fondamentale punto di contatto, facilitando quindi la nostra azione in ambito politico ed economico presso l'Autorità nazionale palestinese. Contribuirà inoltre a rafforzare i già stretti legami bilaterali e garantirà una positiva ricaduta di immagine presso la leadership palestinese.

C) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'approvazione della legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2002-2004, di un contributo annuo pari a euro 309.875 destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non è soggetto a rendicontazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 309.875 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Viste le recenti dichiarazioni del presidente del consiglio dei ministri Berlusconi sulla necessità di arrestare il terrorismo palestinese, invitiamo i lettori di informazionecorretta.com a scrivere all'onorevole Silvio Berlusconi (Palazzo Chigi, Roma) per invitarlo a sospendere l'esecutività del progetto.La delegazione palestinese in Italia è alle strette dipendenze di Arafat, che risulta direttamente implicato in buona parte delle azioni terroristiche palestinesi. Prudenza vuole che i finanziamenti vengano sospesi.